Abusi edilizi, trova le differenze: occhio a non confondere sagoma e prospetto

L’apertura di una finestra, comportando una modifica prospettica, integra un intervento di ristrutturazione edilizia assoggettabile al previo rilascio del permesso di costruire, in assenza del quale si impone la sanzione demolitoria.

Matteo Peppucci

L’apertura di una finestra non contemplata nell’originario progetto deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia soggetta al permesso di costruire oppure è assentibile con SCIA? Quali sono le differenze tra sagoma e prospetto? Quale titolo abilitativo serve per passare da garage ad abitazione?

A queste, interessante e attuali domande risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 8458/2025 dello scorso 30 ottobre, inerente il ricorso di un privato contro l’ordinanza di demolizione adottata da un comune per alcune opere edilizie abusive realizzate su un fabbricato.

Gli abusi edilizi del contendere

Il comune ha notificato una nuova ordinanza di demolizione delle seguenti opere abusive: «1. apertura finestra al piano terra; 2. Modifica distributiva degli ambienti al piano terra; 3. Cambio di destinazione d’uso da autorimessa a salone a piano terra; 4. Aumento dell’altezza della linea di gronda da 6,00 mt. a 7,36 mt. della parte di fabbricato più avanzata sul vicolo …».

Il TAR competente ha rigettato il ricorso, affermando tra l’altro che l’apertura di una finestra non contemplata nell’originario progetto deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia soggetta al permesso di costruire.

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