Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia

Quando un piccolo affidamento diventa un vero e proprio subappalto? E fino a che punto le soglie quantitative del 2% o dei 100.000 euro previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) possono fare la differenza?

Subappalto o subaffidamento: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3656 del 2 ottobre 2025, è intervenuto su un tema operativo tutt’altro che secondario per chi gestisce gare e contratti: la distinzione tra subappalto e subaffidamento.

La questione nasce da un caso molto pratico posto al MIT come quesito. Un operatore economico aveva comunicato alla stazione appaltante l’intenzione di affidare a terzi alcune opere in cemento armato, per un importo inferiore sia al 2% dell’appalto che alla soglia dei 100.000 euro. La domanda rivolta al MIT era semplice: si tratta di subaffidamento (con soli obblighi informativi) o di subappalto (che richiede autorizzazione e comporta tutte le conseguenze previste dal Codice)?

Il Ministero, richiamando il precedente parere n. 2285/2023, ha chiarito che la qualificazione dipende dalla natura della prestazione e non dall’importo economico. Se il contratto prevede l’esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, anche sotto soglia, si rientra pienamente nel campo del subappalto.

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